L’accordo con le Onlus promotrici che si associano al Comitato è a tempo indeterminato e sarà rinnovato automaticamente sino a recesso da parte di uno dei due soggetti coinvolti.
La Onlus associata può recedere liberamente il contratto secondo i termini previsti dall’art. 5 dello Statuto UNORA.
La dissociazione dal Comitato può essere comunicata all’Assemblea dei Soci Promotori al termine dei due semestri contabili. La comunicazione scritta deve pervenire al Comitato entro e non oltre il 30 giugno o il 31 dicembre dell’anno corrente; qualora non venga rispettato tale termine la dissociazione è da ritenersi considerata a partire dal semestre solare successivo. In caso di disdetta pervenuta entro il 30 giugno, l’uscita effettiva dal Comitato sarà dal 1 gennaio dell’anno successivo; in caso di disdetta entro il 31 dicembre, l’uscita effettiva sarà al 1 luglio dell’anno successivo.
La Onlus che intende dissociarsi è in ogni caso tenuta al versamento della quota associativa, per l’importo relativo all’ultimo semestre solare in cui si ritenga ancora associato.
La Onlus ha diritto a ricevere le donazioni destinate al Promotore stesso fino all’effettiva dissociazione.
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