L’accordo con l’azienda è a tempo indeterminato e sarà efficace tra le parti sino a recesso ai sensi dell’art. 6.1 della Convenzione o risoluzione consensuale.
L’azienda può recedere liberamente dal contratto con un preavviso di tre mesi.
L’azienda sarà tenuta a restituire ad UNORA il materiale contenente loghi, marchi e i segni distintivi in genere appartenenti al Comitato.
UNORA comunicherà tempestivamente al dipendente aderente la scelta aziendale al fine di proporgli altre forme di contributo.
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