RECESSO E REVOCA – AZIENDE

L’accordo con l’azienda è a tempo indeterminato e sarà efficace tra le parti sino a recesso ai sensi dell’art. 6.1 della Convenzione o risoluzione consensuale.

L’azienda può recedere liberamente dal contratto con un preavviso di tre mesi.

L’azienda sarà tenuta a restituire ad UNORA il materiale contenente loghi, marchi e i segni distintivi in genere appartenenti al Comitato.

UNORA comunicherà tempestivamente al dipendente aderente la scelta aziendale al fine di proporgli altre forme di contributo.